Onorevoli Colleghi! - Durante la scorsa legislatura, attraverso un maxiemendamento, che il Governo ha reso inemendabile con la richiesta del voto di fiducia, si è assistito all'approvazione di un complesso di norme in materia di tossicodipendenza. Con tale complesso di norme si è modificato il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, agganciando la nuova normativa ad un decreto-legge, quello sulle Olimpiadi invernali di Torino, già di per sé eterogeneo.
      Ciò ha costituito una violenza nei confronti del Parlamento, per l'evidente violazione delle norme regolamentari e costituzionali in materia di omogeneità e necessità del contenuto dei decreti-legge e per l'impossibilità di entrare nel merito di misure il cui esame era rimasto bloccato per quasi un anno in Commissione al Senato a causa delle perplessità diffuse anche nella maggioranza.
      Le modifiche apportate al testo unico sulla tossicodipendenze preludono ad una criminalizzazione di massa, come risulta dall'equiparazione delle droghe leggere a quelle pesanti, dall'unificazione della disciplina sanzionatoria livellata verso l'alto e dalla previsione di un sistema di sanzioni amministrative per i tossicodipendenti.
      Anche nel merito, tale innovazione normativa è andata in senso contrario alle evidenze scientifiche e ai pareri degli operatori del settore, allorché ha teso alle sostanziale equiparazione delle droghe leggere e pesanti con riguardo sia all'uso, sia allo spaccio e alla commercializzazione, con il risultato di criminalizzare larghe fasce giovanili. Oltre che dal complessivo

 

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inasprimento del regime sanzionatorio, tale tentativo di ghettizzazione è peraltro avvalorato dalla previsione di una serie di obblighi e divieti, nei casi in cui sia ravvisabile un discutibile pericolo per la sicurezze pubblica, che favorisce l'esclusione sociale dei giovani. Ed è per questi motivi che è d'obbligo chiedere l'abrogazione degli articoli che hanno introdotto tale deleterie normazione. Gli articoli in questione sono gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006.
 

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